Adottare un cane: obblighi e doveri per il padrone

Vi riportiamo alcune indicazioni generali e suggerimenti utili per i proprietari di cani in merito alla detenzione, all’obbligo di registrazione all’anagrafe canina, al trasporto ed ai comportamenti da tenere in caso di smarrimento degli stessi.

Anagrafe canina

Il proprietario, possessore o il detentore, anche temporaneo (compreso anche chi ne fa commercio) è tenuto ad iscrivere il proprio cane all’anagrafe canina gestita dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio, entro 15 gg dall’inizio del possesso ed entro 45 gg dalla nascita.

Tatuaggio/microchip

Entro quattro mesi dall’iscrizione all’anagrafe canina è obbligatorio sottoporre l’animale alle operazioni di tatuaggio o, per le regioni nelle quali è stata introdotta l’anagrafe canina informatizzata, di applicazione del microchip (che contiene un codice numerico di 15 cifre, e tutti i dati del proprietario, codice fiscale incluso, ed è inalterabile e sicuro), sempre a cura del Servizio Veterinario. Il tatuaggio che deve essere leggibile e che precedentemente era utilizzato come unico metodo di identificazione possibile può quindi essere sostituito dal microchip che si può leggere avvicinando l’apposito lettore al cane e che viene applicato con una siringa sottocute del lato sinistro del collo-spalla del cane; senza arrecare alcun dolore allo stesso.

Tatuaggio e/o microchip sono segni di riconoscimento indispensabili e garantiscono l’immediata identificazione del cane in caso di smarrimento. I cani già iscritti all’anagrafe canina del comune NON devono essere nuovamente iscritti. È consigliabile inoltre dotare il cane di un collare con una medaglietta con l’incisione dei dati identificativi e del recapito telefonico del proprietario, dato che i data base contenenti i dati dei cani sono attualmente regionali e non nazionali (in Italia). Le iscrizioni e la contestuale identificazione con microchip possono essere fatti presso i centri di sanità pubblica veterinaria dei distretti o i veterinari libero professionisti accreditati.

Cessione definitiva, cambiamenti di residenza, morte dell’animale

Qualsiasi variazione dovuta a smarrimento, cessione definitiva, cambiamento di residenza o morte dovrà essere segnalata all’anagrafe canina regionale di appartenenza (servizio di sanità animale della ASL o centri di sanità pubblica veterinaria), entro 15 gg e in caso di scomparsa entro 7 gg. Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne tempestiva segnalazione o a consegnarlo alla ASL-Presidio Veterinario Canile Sanitario.

In caso di smarrimento

Trascorsi due o tre giorni dalla scomparsa, dovete presentarvi al Servizio Veterinario della vostra A.S.L. per compilare un modulo in cui saranno indicati i dati relativi all’animale: tatuaggio, breve descrizione dell’animale e data della scomparsa; dopo la denuncia al Servizio Veterinario è consigliabile presentare una segnalazione anche al Comando Stazione Carabinieri più vicino ed al Corpo Forestale dello Stato (se è presente in zona), corredandola con un foglio (meglio se preparato al computer) con una foto del cane, il numero del tatuaggio, la descrizione e i vostri dati telefonici.

A passeggio

Nei centri abitati, e in altri luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio o, se liberi, dotati di museruola; in locali pubblici o mezzi di trasporto devono avere sia guinzaglio che museruola. Rispettate le aree dove è vietato l’ingresso ai cani, come supermercati, ospedali, cinema, etc. Il cane non deve in alcun caso arrecare disturbo alla circolazione cittadina.

È vietato imbrattare o sporcare il suolo pubblico

I regolamenti comunali stabiliscono precise norme di comportamento per provvedere all’immediata rimozione di residui organici animali (palette o sacchetti o idonei contenitori) dal suolo pubblico e a depositarli nei cestini portarifiuti. Questi obblighi non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da handicap (ad es. non vedenti)

Danno cagionato da animali

Nei centri abitati bisogna fare in modo che il cane non arrechi disturbo o danno al vicinato e di notte non disturbi la quiete pubblica; ben inteso che citando il codice civile “Se il cane abbaia non è disturbo della quiete. Se il cane non disturba una pluralità di persone ma solo il vicino “il fatto non sussiste”. Perché vi sia reato “è necessario che i rumori siano obiettivamente idonei ad incidere negativamente sulla tranquillità di un numero indeterminato di persone”. Il normale comportamento degli animali, anche se rumoroso, non è perseguibile penalmente (art. 844)”.  Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso. Nel caso in cui il danno sia provocato mentre custodito da terzi, sono i custodi temporanei a rispondere del danno. In caso di danno provocato dal cane in fuga o sia smarrito (salvo che si provi il caso fortuito) si è comunque responsabili.

Detenzione di cani in condominio

Nessuna norma può vietare il possesso di un animale cosiddetto di affezione (cane o gatto), pur in presenza di regolamenti che contemplino tale divieto; la Corte di Cassazione ha infatti stabilito, con diverse sentenze (n. 5078 del 30.10.1979; n. 5769 del 6012.1978; n. 832 del 5.2.1980; e altre) che tali regolamenti sono nulli in quanto limitativi della libertà personale dell’individuo, cioè anticostituzionali. Se intendete tenere animali nel vostro appartamento, fatevi mostrare una copia del regolamento condominiale prima della locazione o dell’atto di acquisto. Se il regolamento non esiste ancora o, se esistente, non pone alcun divieto, nessuno potrà privarvi della compagnia di animali. Se nel regolamento è invece posto il divieto in questione, questo sarà vincolante per voi solo se all’atto dell’acquisto o della locazione voi avete accettato e firmato personalmente il regolamento. Solo in quest’ultimo caso i vicini potranno agire contro di voi dimostrando comunque che l’animale ha arrecato gravi disturbi al vicinato. L’assemblea condominiale non può impedire il possesso di animali neanche se vota all’unanimità.

UCCISIONE, MALTRATTAMENTO E ABBANDONO (LEGGE 20.07.2004, N. 189): con la pubblicazione della legge 20 luglio 2004 n. 189 sulla “Gazzetta Ufficiale” del 31 luglio 2004 è stato inserito nel codice penale un apposito titolo, il IX bis, relativo ai “delitti contro il sentimento per gli animali”, dove vengono definite delle specifiche condotte illegali. In particolare, vengono inseriti gli artt. dal 544-bis al 544-quinquies e modificato il 727 del codice penale, che si occupa ora solo dell’abbandono e della mal custodia degli animali. Vengono quindi sanzionati:

ART. 544 BIS CODICE PENALE(uccisione animali) chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale, è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.

ART. 544 TER CODICE PENALE(maltrattamento di animali) chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. (…omissis).

ART. 544 QUATER CODICE PENALEl’utilizzo di animali in spettacoli o manifestazioni vietati dove vengono operate sevizie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, prevedendo specifica aggravante se il fatto è commesso nell’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto o si verifica la morte dell’animale

ART. 544 QUINTIES CODICE PENALEil combattimento o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica, perseguendo sia chi li promuove, organizza e dirige, sia chi li alleva o li addestra per tali fini ed il proprietario, in forma aggravata, se consenziente

ART. 727 CODICE PENALE(abbandono di animali) chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, È punito con l’arresto fino ad 1 anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. alla stessa pena soggiace chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grandi sofferenze .